Art. 20.

      1. Se l'azienda in sequestro è di pertinenza di un'impresa precedentemente dichiarata fallita si applicano le disposizioni di cui al capo III, in quanto compatibili.
      2. Il sequestro dell'azienda comporta la cessazione della procedura di amministrazione controllata nonché delle procedure di concordato fallimentare e di concordato preventivo, fatta eccezione per l'ipotesi di intervenuta cessione dei beni al terzo assuntore con liberazione immediata del debitore. Il decreto di sequestro è comunicato al tribunale fallimentare competente, che dichiara immediatamente il fallimento dell'impresa. Si applicano le disposizioni del comma 1.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in quanto compatibili, si applicano al sequestro di beni, il cui intestatario è stato dichiarato fallito in epoca antecedente al provvedimento definitivo di confisca.